Frequenza
Il corso di laurea richiede la frequenza obbligatoria per almeno il 70% delle attività. L’assenza maggiore del 70% del totale delle ore di lezione invalida la frequenza dell’insegnamento o delle attività formative a cui si è iscritti, impedendo di accedere agli esami corrispondenti. La frequenza, del resto, rientra nei diritti-doveri degli studenti al fine di apprendere il metodo scientifico rispondente alle esigenze delle scienze che contribuiscono a preparare la professionalità da svolgere in futuro.
In via eccezionale, e solo per ragioni di malattia o di altri gravi motivi documentabili, si potrà superare la soglia del 30% di assenze per accedere alla prova di esame. In questo caso lo studente è tenuto a concordare con il docente la modalità di recupero e di integrazione in sostituzione della mancata frequenza. Sarà comunque indispensabile la frequenza minima del 60% dell’insegnamento per poter sostenere l’esame di profitto, in caso contrario lo studente dovrà rifrequentare l’intero insegnamento negli anni accademici successivi.
Studenti lavoratori
Per gli studenti lavoratori, dietro presentazione di certificato di servizio, è previsto un parziale esonero dalla frequenza delle lezioni pari al 50% delle ore d’insegnamento. In caso di assenza superiore al 50% sarà possibile, e solo in casi eccezionali documentabili, accedere agli esami definendo con il docente la modalità di recupero e di integrazione. Si richiede comunque la frequenza minima di almeno il 40% dell’insegnamento, diversamente si dovrà rifrequentare l’intero insegnamento negli anni accademici successivi.